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Una nuova legge, perché?
Il 19 settembre 2000 è entrata in vigore la legge n. 248 del 28 agosto 2000, intitolata “Nuove norme di tutela del diritto d'autore”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000 n. 206.
Il progetto iniziale era stato presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi e dal Ministro per i beni culturali e ambientali Walter Veltroni il 17 ottobre 1996. Negli ultimi quattro anni il progetto ha superato i pareri delle commissioni a cui era stata assegnata con diverse modifiche, per essere poi approvato dalla Camera dei Deputati il 21 giugno 2000, e dal Senato della Repubblica lo scorso 25 luglio 2000.

Prima di incominciare ad analizzare i singoli articoli della legge 248, che modifica in maniera sostanziale diversi articoli della legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore, occorre ricordare come negli ultimi anni sono intervenute diverse direttive della Comunità Europea per adeguare la legislazione europea (e quindi anche quella italiana) in materia, che hanno precisato i diritti degli autori in merito alle nuove forme di utilizzazione economica dovute alla evoluzione tecnologica (vedi trasmissioni via satellite, il digitale, ecc.) che stanno profondamente modificando il mercato, soprattutto dei videogrammi e dei fonogrammi.
In particolare ricordiamo le direttive che hanno precisato il diritto di noleggio, il diritto di prestito, i diritti connessi al diritto d’autore, e quelle in merito alla trasmissione via satellite e via cavo, introducendo nuovi articoli o modificando quelli esistenti della legge n. 633/41 (che di seguito richiameremo con l’acronimo LDA).
La tutela del diritto d’autore si è rafforzata anche in campo internazionale nel settore del commercio con gli accordi Trips, ratificati in Italia con la legge n. 747 del 29 dicembre 1994.
Tutto ciò per adeguare la normativa, come si diceva, alle nuove forme di diffusione dell’opera dell’ingegno: radio, televisione, satellite, cavo, e poi anche il noleggio, che tante controversie ha suscitato in Italia, e i nuovi supporti, come CD e DVD, e le nuove tecnologie digitali, come la compressione MPEG per il video e l’audio.
Inoltre il diffondersi a macchia d’olio della pirateria, favorita dai nuovi mezzi digitali di comunicazione, come le BBS prima e Internet oggi, ha creato una forte reazione degli autori ma soprattutto delle grandi multinazionali, che hanno a gran voce richiesto che la legge potesse fornire i mezzi per difendersi dalle violazioni dei loro diritti.
In ogni caso la legge sul diritto d’autore italiana, vecchia di oltre cinquanta anni, andava adeguata ai nostri tempi.


Il diritto di diffondere
L’art. 1 della legge 248/2000 sostituisce integralmente l’articolo 16 della LDA, che ha per oggetto il diritto di diffondere, ovvero quel diritto, che spetta all’autore, di diffondere la propria opera al pubblico.
Già in precedenza, e piuttosto recentemente, l’art. 16 aveva subito una modificazione per mezzo del Dlgs n. 581 del 23 ottobre 1996, che aveva dato rilievo alla diffusione al pubblico non solo via etere ma anche via satellite o mediante la ritrasmissione via cavo. Inoltre aveva introdotto l’art. 16 bis, che definisce cosa si intende per satellite, per comunicazione al pubblico via satellite, per ritrasmissione via cavo, fissando anche i principi di diritto internazionale privato in merito alle trasmissioni via satellite di opere dell’ingegno protette.
La legge 248 interviene per introdurre una nuova realtà tecnologica, quella della trasmissione in forma codificata, ovvero quella delle cosiddette pay-tv, che anche in Italia sta prendendo piede in maniera rilevante.
Le leggi che regolano la pay-tv sono il Dl n. 323 del 27 agosto 1993 n. 323, convertito in legge n. 442 del 27 ottobre 1993, e la legge n. 249 del 31 luglio 1997.

Il nuovo articolo 16 stabilisce:
“Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari.”

Come si ha subito modo di notare, l’elencazione della legge non ha carattere esaustivo o tassativo, poiché si parla genericamente di “uno dei mezzi di diffusione a distanza”. Successivamente vengono elencati alcuni di questi mezzi, senza con ciò indicarli tutti.
All’autore spetta, senza alcun dubbio, il diritto di utilizzare economicamente l’opera diffondendola con qualsiasi mezzo di diffusione a distanza, qualunque esso sia, compresa la trasmissione mediante pay-tv. Ovviamente, come succede per tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno, anche questo diritto può essere ceduto, senza che ciò incida sul diritto morale dell’autore, in special modo quello di rivendicare la paternità dell’opera.

La fotocopia
Il successivo art. 2 introduce delle modifiche alla LDA assai più sostanziali, e che toccano da più vicino sia l’autore che l’utente finale, ovvero chi usufruisce dell’opera dell’ingegno.
La norma, lo diciamo subito, riguarda l’attività di riproduzione mediante fotocopia, xerocopia o sistemi analoghi (pertanto le riproduzioni su supporto cartaceo) delle opere protette dal diritto d’autore, e nasce per combattere il fenomeno, diffusissimo, della pirateria letteraria.
Tecnologie di riproduzione di qualità elevatissima, costi contenuti, un costume (quello di fotocopiare) diffusissimo nel nostro paese, hanno costretto il legislatore a un deciso giro di vite.
Ricordiamo che il diritto di riprodurre l’opera con qualsiasi mezzo spetta all’autore (art. 13 LDA), e solo in determinati casi, stabiliti dall’art. 68 LDA, è consentita la copia libera. La violazione del diritto di riproduzione è poi sanzionata anche penalmente dall’art. 171 LDA, che punisce chiunque, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, riproduce un’opera altrui.
L’art. 2 della legge 248/2000 interviene proprio sugli articoli sopra citati, modificandoli, e introduce l’art. 181-ter.

In precedenza, con la legge n. 93 del 5 febbraio 1992, che disciplina la cosiddetta “copia privata senza scopo di lucro”, nel campo della riproduzione su nastri, CD o videocassette, il legislatore aveva stabilito che una percentuale sul prezzo di vendita del supporto vergine deve essere corrisposta agli autori.
Nel caso dell’opera letteraria sono state invece ristrette le ipotesi di riproduzione, che non può più essere superiore al 15% dell’opera per uso personale, ed è stato stabilito un compenso da corrispondere agli autori.

Prima di analizzare la nuova disciplina, ricordiamo cosa prevedevano le norme prima della modifica:
1) era libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, effettuata a amano con mezzi non idonei allo spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico. Tale disciplina è rimasta invariata.
2) era libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca.
3) era vietato lo spaccio delle copie nel pubblico, e in genere ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore. Tale disciplina è rimasta invariata.
Non era previsto alcun compenso, e i limiti erano funzionali e non quantitativi.

Con la nuova normativa, invece, la situazione cambia. Il nuovo art. 68, modificato al comma 2 e ampliato con l’aggiunta di due ulteriori comma, 4 e 5, dice:
“È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale.
È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore.
È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la Siae e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'Istat per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.”

In breve possiamo riassumere così il nuovo articolo 68:
1) innanzitutto rimane libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, ma se la riproduzione è effettuata mediante fotocopia o xerocopia o analogo mezzo, non può essere superiore al 15% del volume esclusa la pubblicità.
2) il responsabile del centro o punto di riproduzione deve corrispondere un compenso, quantificato ex lege salvo diverso accordo e legato al numero delle pagine riprodotte, destinato a essere ripartito tra gli autori e gli editori.
In particolare, non è consentito:
1) riprodurre interi volumi o fascicoli, salvo opere rare fuori catalogo presso biblioteche pubbliche;
2) riprodurre per un’utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazine economica dell’autore;
3) riprodurre oltre il limite del 15% per uso personale;
4) riprodurre senza il pagamento del compenso, quando previsto;
5) spacciare delle copie, fatte per uso personale, nel pubblico.
La nuova legge sul Diritto d'Autore (II parte)
Alcune precisazioni relative al termine biblioteca
Il nuovo articolo 68 al comma 2 fa riferimento espressamente e genericamente al concetto di biblioteca, senza specificare cosa intende con questo termine, e rimanda per quanto riguarda la disciplina per le fotocopie, ai nuovi commi 4 e 5, che contengono alcune disposizioni relative alla biblioteche pubbliche. Anche in biblioteca si applicano i limiti del 15% dell'opera per le fotocopie effettuate all'interno della struttura, ma il limite è escluso in caso di edizioni rare fuori dai cataloghi editoriali, per le quali è dovuto un compenso forfettario a favore degli aventi diritto (art. 68 comma 5).
Per biblioteca si intende una o più raccolte librarie: “Raccolta di libri per lettura o studio, e anche il luogo (sala o edificio) dove si conservano, si consultano o si leggono” (Dizionario della lingua italiana Devoto Oli, ed. Le Monnier). Nel termine possono essere pertanto ricomprese le raccolte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di privati, indipendentemente dall'uso pubblico delle stesse.
Per l'applicabilità dell'art. 68 comma 5 si richiede che la biblioteca sia pubblica: cosa si intende allora per pubblica? In questo caso non una biblioteca di uso pubblico, ma che appartiene allo Stato o a enti pubblici, indipendentemente dall'uso al quale sia destinata (aperta al pubblico o meno).

Cosa si intende per “uso personale”
Con l'espressione “per uso personale” si vuole escludere un utilizzo della fotocopia o per fine di lucro o per fine di diffusione, o per altre forme di concorrenza economica con i diritti dell'autore. Nel caso delle biblioteche, l'uso personale può rientrare nel concetto di utilizzazione connessa ai compiti dell'istituto.

La fotocopia in biblioteca
La norma stabilisce che:
“le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto…“.
Il compenso è determinato “ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter” ed è versato “direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono” (art. 68 comma 5).
Il compenso è dovuto quindi in forma forfettaria, calcolato secondo i criteri dettati dall'art. 181ter, che analizziamo nei successivi paragrafi, e viene versato direttamente dalle biblioteche alla S.I.A.E.
Riassumendo, riprodurre un'opera in biblioteca pubblica è permesso nei seguenti casi:
1) Fotocopia delle opere conservate, uso personale: 15% di ciascun volume;
2) Fotocopia delle opere conservate fuori catalogo, uso personale: nessun limite, corresponsione di un compenso forfettario;
3) Riproduzione fatta a mano o con mezzi non idonei allo spaccio, uso personale del lettore: nessuna limitazione.
In caso di opere conservate in biblioteche private, a uso pubblico o meno, per la riproduzione mediante fotocopia per uso personale, vige il limite del 15% di ciascun volume e il responsabile del centro o punto di riproduzione deve corrispondere un compenso non forfettario.

Il compenso per gli autori e gli editori
Secondo il nuovo testo dell'art. 68, agli autori e agli editori è dovuto un compenso per la fotocopia di un opera:
“I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma.”
È facile prevedere che questo compenso verrà caricato sugli utenti finali, con un aumento del costo delle singole fotocopie. Saranno tenuti al pagamento del compenso i responsabili delle copisterie o delle attività commerciali che offrono tale servizio. Ciò vale inoltre anche per quelle strutture che offrono un abituale servizio di riproduzione mediante fotocopie delle opere dell'ingegno non occasionali e non a scopo di lucro. Questo perché la legge vuole preservare al meglio il diritto degli autori ed editori a ricevere un giusto compenso per l'utilizzazione delle loro opere.

La misura del compenso
Secondo l'art. 68 comma 4:
“La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.”
L'art. 181ter è stato introdotto sempre dall'articolo 2 comma 5 della legge 248/2000:
“1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni”.
Da una prima lettura dell'articolo si deduce:
1) Il compito di riscossione è affidato alla S.I.A.E.;
2) La S.I.A.E. ripartisce il compenso tra gli autori e gli editori, al netto delle provvigioni;
3) La ripartizione può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate;
4) La misura e le modalità di pagamento dei compensi e delle provvigioni devono determinati con accordo tra la S.I.A.E e le associazioni delle categorie interessate. In mancanza interviene un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
5) L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 e 5 dell'art. 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
La legge pone molti problemi pratici, che vanno dall'accertamento del numero delle copie effettuate alle modalità di versamento e di distribuzione dei compensi, che dovranno essere risolti in tempi brevi per permettere alla norma di funzionare.
Dalla lettera della legge si deduce altresì che le norme saranno efficaci (e quindi applicabili) solamente nel momento in cui ci sarà un accordo tra la S.I.A.E. e le associazioni di categoria, oppure, in mancanza, nel momento di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio.

La tutela penale
La nuova legge si preoccupa di offrire adeguate sanzioni per chi viola le disposizioni dell'art. 68, aggiungendo un nuovo comma all'articolo 171:
“la violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire”.
Inoltre viene anche richiamato nel comma 1 dell'art 171 non solo l'art. 171bis, ma anche l'art. 171ter, richiamo che rende più ristretto l'ambito di applicazione dell'art. 171.
Il legislatore ha così voluto disciplinare con maggior rigore la materia: infatti chi duplica illecitamente l'opera dell'ingegno ricade nella previsione del comma 1 e 2 dell'art. 171 (multa dal lire centomila a quattro milioni, oppure reclusione fino a un anno o multa non inferiore a un milione, e sanzione amministrativa).
Chi invece non rispetta quanto stabilito dai comma 3 e 4 dell'art. 68 (spaccio al pubblico delle copie tratte per uso personale dalle opere esistenti nelle biblioteche, utilizzazione economica in concorrenza con i diritti patrimoniali dell'autore di dette copie da un lato, effettuazione di copie da volumi o fascicoli in misura superiore al 15% e senza pagamento del compenso previsto dall'altro) verrà colpito dalle sanzioni amministrative sopra descritte. Tali sanzioni amministrative si aggiungono a quelle penali, aggravando le conseguenze dell'illecito.
Chi infine viola il comma 5 dell'art. 68, potrà essere colpito solamente dalle sanzioni penali previste dall'art. 171 commi 1 e 2.
Solo al momento dell'attuazione della legge potremo verificare se le sanzioni siano applicabili solo all'esito di un processo penale oppure anche autonomamente in via amministrativa.

Tratto dal sito www.dirittodautore.it

Autore : Avv. Giovanni D'Ammassa
Decreto legislativo 09.04.2003 n° 68 armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore.
Il 14.04.2003 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il testo definitivo del Decreto Legislativo n. 68, emanato in recepimento della Direttiva 2001/29/CE. La legge 633/41 sul diritto d'autore e la legge 93/92 vengono cos' integrate e modificate attraverso l'armonizzazione della disciplina nazionale a quella comunitaria.

Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli 1, 2, 30 e l'allegato B, che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della citata direttiva 2001/29/CE; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;
Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente le norme a favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle competenze esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto d'autore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
Acquisiti i pareri della VII Commissione della Camera dei deputati in data 25 febbraio 2003, della Commissione XIV della Camera dei deputati in data 19 febbraio 2003 e della Commissione 2a del Senato della Repubblica in data 27 febbraio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I
Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n.633, recante protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 1

1 . L'articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 13 - 1. 11 diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.".

Art. 2

1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
Art. 16- 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2. 11 diritto di cui al comma I non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.".

Art. 3

1 . L'articolo 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
" Art- 17- 1. 11 diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. I1 diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.".

Art. 4

1. L'articolo 55 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 55 - 1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto, l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile. 2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi.".

Art. 5

1. La denominazione della sezione V, capo IV, titolo I, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:
"SEZIONE V
Opere registrate su supporti".

Art. 6

1. L'articolo 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 61- 1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.".

Art. 7

1 . 1-'articolo 62 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Ar 62- 1. 1 supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.".

Art. 8

1. L'articolo 63 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 63 - 1. 1 supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21. 2- Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.".

Art. 9

1. Il capo V del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Capo V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
Art. 65 - I. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato. 2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.
Art. 66- 1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.
Art. 67- 1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.
Art. 68 - I. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181- ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.
6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
Art. 68-bis - 1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
Art. 69 - I. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 70 - I. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.
3. I1 riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71 - 1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
Art. 71-bis - 1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.
Art. 71-ter - 1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
Art. 71-quater- 1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190.
Art. 71-quinquies - 1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.
2. 1 titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito-il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.
3. 1 titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo 194­ bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione 1l - Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies - 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80. 3. La disposizione di cui al camma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Art. 71-septies - 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la Società italiana degli autori e editori (S.I.A.E.) può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.
Art. 71-octies - 1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. 1 produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, corna 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93
Sezione III - Disposizioni comuni.
Art. 71-nonies - 1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.
Art. 71-decies - I. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, Il u III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II, nonché al capo I del titolo II-bis.".

Art. 10

I. La denominazione del capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:
"Capo I
Diritti del produttore di fonogrammi".

Art. 11

1. L'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 72 - I. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.".

Art. 12

1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 73 - 1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.".

Art. 13

1. L'articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 74 - 1. I1 produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità dell'utilizzazione.".

Art. 14

1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 75 - 1. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.".

Art. 15

1. L'articolo 76 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 76- 1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'articolo 62, in quanto applicabili.".

Art. 16

1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 78 - I. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni. 2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.".

Art. 17

1. L'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art.78-bis - I. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.".

Art. 18

1. Dopo l'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Art.78-ter - I. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.".

Art. 19

I. L'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 79 - I. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione; di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro;
f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma I è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.".

Art. 20

1. L'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 80- 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori - il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare dei diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
3. 1 diritti di cui al comma 2, lettera e), non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.".

Art. 21

1. Il primo comma dell'articolo 81 della legge 22 aprile 1941, n. 533, è sostituito dal seguente:
"Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.".

Art. 22

1. L'articolo 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sostituito dal seguente:
"Art. 83 - 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.".

Art. 23

1. Dopo il titolo II-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Titolo II-ter
Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti

Art. 102-quater - 1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o dì un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.
Art. 102-quinquies - l. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 1 02-bis, camma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.".

Art. 24

1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

`Art. 163 - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.".

Art. 25

1. All'articolo 164, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il n. 3) è sostituito dal seguente:
"3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.".

Art. 26

1. All'articolo 171-ter, primo camma, della legge 22 aprile 1941, ri. 633, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
"d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;".
2. All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
"f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102­ quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.".

Art. 27

I. L'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 174-bis- I. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.".

Art. 28

1. L'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituto dal seguente:
174-ter - 1.- Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171­quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.".

Art. 29

1. Dopo 1' arti colo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
" Art 174-quater -1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: a) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il Fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.".

Art. 30

1. Dopo l'articolo 174-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 174-quinquies - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.".

Art. 31

1. All'articolo 182-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
"d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.".

2. All'articolo 182-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel camma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché le attività ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.".

Art. 32

1. All'articolo 186 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.".

Art. 33

1. All'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4.".

Art. 34

1. All'articolo 193 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, camma 4. In tale caso la commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.".

Art. 35

1. Dopo l'articolo 194 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 194-bis - 1. La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, è consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla controparte. 2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.".

CAPO II

Modificazioni della legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante norme a favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro

Art. 36

1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data I° settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, comma l; 73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresì all'IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto ".

Art. 37

1. All'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'IMAIE utilizza le somme di cui ai comma 1 e quelle di cui all' art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonché la quota di cui all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.".

CAPO III
Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 38

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le opere e agli altri materiali in esso contemplati, protetti alla data del 22 dicembre 2002.

2. Restano salvi gli atti conclusi ed i diritti acquisiti prima della stessa data.

3. I diritti del produttore di un fonogramma il cui termine di protezione previsto dall'art. 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sia scaduto alla data deI 22 dicembre 2002, non sono nuovamente protetti.

Art. 39

1. Il compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui allo stesso art. 71-septies, nelle seguenti misure:
a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione;
b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio: 0,29 euro per ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23 euro per 650 megabyte.
d) memorie digitali dedicate audio, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per 64 megabyte;
e) supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di registrazione;
f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una capacità di registrazione di 180 minuti. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 0,87 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale audio o video: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore.

Art. 40

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si informa ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.".

Art. 41

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, restano abrogati.

2. Sono abrogati l'art. 77 ed il secondo comma dell'art. 106 della legge 22 aprile 1941, n.633.

3. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93.

4. E' abrogato l'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Autore : redazione dirittosuweb.it tratto da dirittosuweb.it


I Links e la loro legittimità
Lo sviluppo e la crescita di internet, l'aumento costante non solo dei suoi utenti, ma anche dei suoi operatori (a questo proposito bisogna rilevare che merito dello straordinario sviluppo di internet è la possibilità per chiunque non solo di ricevere informazioni, ma anche di immettervele, diventando così sia utente che operatore) ha fatto si che il web possa essere considerato a ragione come la più grande "biblioteca" esistente. E ora, con lo sviluppo del commercio elettronico, è destinato a diventare anche il più grande "shop center".

Certo però la diffusione della comunicazione telematica ha portato con sé anche numerosi problemi di carattere giudico.
Problemi in parte risolti, in parte in via di risoluzione, in parte solo agli inizi del loro studio; tra questi possiamo ricordare: la pirateria informatica, i problemi legati ai domain names, e da ultimo quelli che investono i links.

Questo breve tentativo di disamina giuridica ha ad oggetto proprio quest'ultimo problema, e, in particolare, quali siano le regole che il titolare di un sito web deve seguire per poter legittimamente "linkare" altri siti.

Innanzitutto bisogna capire che cosa sia un link e quanti e quali tipi ne esistano.
 

COS'È IL LINK

I links si trovano in quasi tutte le pagine web e altro non sono che strumenti di collegamento tra una pagina e un'altra all'interno di un sito o di collegamento tra due siti distinti.
L'utente "cliccando" semplicemente su una parola attiva chiamata hotword, nel caso in cui a questa sia collegato un indirizzo internet (Uniform Resource Language), può raggiungere direttamente il sito a cui si riferisce, viaggiano così all'interno del web con un notevole risparmio di tempo e con maggiori possibilità di trovare ciò che cerca.

La loro presenza è ricorrente, basta pensare che molti siti vi riservano un'apposita pagina in cui sono inserite hotwords che rimandano ad altri indirizzi web trattanti la stessa materia.

L'importanza di questa tecnica risiede nel fatto che internet, proprio per l'enorme quantità di informazioni che contiene, non permetterebbe altrimenti al navigatore di trovare ciò che vuole.
Si pensi infatti a cosa sarebbe internet senza i motori di ricerca, che altro non sono che un insieme di links ordinati per contenuto. Come potrebbe un utente che non conosce l'indirizzo URL trovare il sito interessato?
Possiamo considerare, quindi, i links alla stregua dei cataloghi dei libri all'interno delle biblioteche.

TIPI DI LINKS
Questi collegamenti possono essere effettuati con due tecniche: i links propriamente detti e il framming:


Ø Il link propriamente detto, a sua volta, può essere strutturato in modo tale da far "saltare" l'utente:
1. nella home page del sito linkato (Surface linking),
2. oppure collegarlo direttamente alle pagine interne (deep linking).

Ø Il framming consiste invece nell'inserire, nel contesto dell'interfaccia grafica di un sito, il contenuto di un altro richiamato tramite link. Quindi il sito "linkato" viene inserito nella pagina del sito "linkante", riportando nella riga dell'indirizzo quello del "linkante".

I problemi sulla legittimità dei collegamenti hanno investito con maggiore frequenza i deep links e la tecnica del framming.
Le ragioni in proposito sono diverse: nel caso di deep link il titolare del sito "linkato" vede una perdita economica dovuta al mancato passaggio dell'utente per la home page dove sono inseriti i banner pubblicitari.
Nel caso di framming quello che il titolare del sito richiamato normalmente contesta è la confusione sulla fonte del documento.
Queste contestazioni e le relative cause legali stanno notevolmente aumentando, il che fa ritenere inevitabile, prima o dopo, una disciplina legale specifica, così da evitare ai giudici, che si trovano di fronte a cause con un simile oggetto, di applicare di volta in volta la legge sul diritto d'autore, sulla concorrenza sleale, sulla violazione marchi etc.
Fino a che però questo non si realizzerà la disciplina sarà rimessa nelle loro "mani", e saranno le loro pronunce a fornire i termini di interpretazione della legge e i casi in cui ci si troverà di fronte a una violazione del diritto d'autore, del marchio etc.

Ecco dunque l'importanza che rivestono le due recenti sentenze europee, destinate a diventare precedenti e ad influenzare le altre cause affrontate dagli Stati europei.

La prima di queste in ordine di tempo è quella di Rotterdam del 22 agosto 2000.
La causa è stata promossa dalla PMC, un importante editore olandese, contro il sito Kratenn.com attuando questo un deep link alle pagine del sito della PMC.
Il giudice olandese ha ritenuto legittima l'attività del sito Kratenn.com, considerando il link una pratica del web e ritenendo tale anche quello applicato con riferimento alle pagine interne.
In merito è importante notare che la sentenza si riferisce esplicitamente alla tecnica del deep linking non ingenerando nessun dubbio in merito.
Leggendo la sentenza si può desumere che il principio applicato dal giudice olandese è lo stesso seguito in una precedente sentenza della giustizia americana (mi riferisco al caso Ticketmaster Online contro Tickets.com) ovvero il principio della licenza implicita. Si ritiene cioè che il titolare di un sito acconsente a che questo venga "linkato" a meno che non vieti la pratica espressamente.

Per dovere di documentazione si riporta di seguito il testo della sentenza:

THE DISTRICT COURT IN ROTTERDAM - Case/Docket number: 139609/KG ZA 00-846 - Judgement of August 22, 2000

IN THE NAME OF THE QUEEN

The President, judging in summary proceedings n the case: between:
1. ALGEMEEN DAGBLAD B.V., a private limited liability company organized under Dutchlaw;
2. NRC HANDELSBLAD B.V., a private limited liability company organized under Dutch Law;
3. TROUW B.V., a private limited liability company organized under Dutch Law;
4. DE VOLKSKRANT B.V., a private limited liability company organized under Dutch Law;
5. HET PAROOL B.V., a private limited liability company organized under Dutch Law;
6. ROTTERDAMS DAGBLAD B.V., a private limited liability company organized under Dutch Law; having their registered offices in Rotterdam, the Netherlands; plaintiffs;proxy attorney: F. Waardenburg; attorney: J.I. Krikke in Amsterdam; and:
1. EUREKA INTERNETDIENSTEN, a partnership,having its registered office in Rotterdam;
2. [name] residing in [residence]
3. [name]residing in [residence] defendants; proxy attorney: F.A. Tromp;
attorney: D.J.G. Visser in Amsterdam.
Plaintiffs will be hereinafter jointly referred to as "the Newspapers" and defendants will be hereinafter jointly referred to as "Eureka".
1. The course of the proceedings
This becomes apparent from the following procedural documents, submitted by the parties upon requesting judgement:
- the writ of summons;
- the pleanotes and exhibits of J.I. Krikke;
- the pleanotes and exhibits of D.J.G. Visser.
During the session, the parties had their positions argued more detailed by the attorneys.
2. The facts
Considering the uncontested statements of the parties and the exhibits, the President departs from the following facts:
2.1
The Newspapers are Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad, Trouw, de Volkskrant, Het Parool and Rotterdams Dagblad respectively.
2.2
Each Newspapers operates a website on the internet that contains amongst other things a selection of news reports and articles from their respective papers. Each news report and article has a title. The homepage of each paper contains a complete list of the news reports and articles available on the website.
2.3
Defendant Eureka, of whom the other defendants are the partners, runs a company offering internet services.
2.4
Eureka operates an internet website with the address "www.kranten.com" containing amongst others a page "landelijke kranten"("national newspapers").
This page contains a daily renewed list of the titles of news reports and articles on the website of the Newspapers, headed by the names of (amongst others) the national papers published by the Newspapers. The titles and lists of titles match the titles and lists of titles on the respective websites of the Newspapers. The titles and lists of titles reproduced by Eureka are deep links: if one clicks on a title, one is transferred directly to the report on the website of the paper concerned that corresponds with the title concerned, bypassing the homepage of the website of that paper.
2.5
Eureka also provides the visitors of its website with a news service that consists of sending e-mails on a daily basis containing the latest news in the form of a list of deep links as stated above.
3. The dispute
3.1
The Newspapers demand after change of claim – in short – by provisionally enforceable judgement:
1. To order Eureka subject to a penalty payment with immediate effect to cease and permanently refrain from infringing the Newspapers’ copyrights and database rights and acting wrongfully otherwise, in particular by ordering Eureka to cease and permanently refrain from:
a. reproducing and making public (systematically) titles and lists of titles of news reports and articles owned by the Newspapers, and/or
b. extracting and re-utilizing (repeatedly and systematically) titles and lists of titlesof those news reports and articles, and/or
c. inserting hyperlinks systematically to other pages than the Newspapers’ homepages of their websites;
2. To order Eureka subject to a penalty payment to inform its e-mail service customers on its ceasing and to provide the attorney of the Newspapers with a list of all subscribers to the e-mail service and with evidence of the sent report within seven days of service of this judgement;
3. To order Eureka to pay the costs of these proceedings.
3.2
The Newspapers support these claims by the following assertions.
The Newspapers are the owners of the copyrights and the database rights in the (collected) (titles and lists of titles of) news reports, mixed reports and articles in the papers published by them and on the websites maintained by them.
Eureka is lacking the Newspapers’ permission to reproduce (the titles and lists of titles of) those reports and articles.
Thus Eureka infringes the copyrights and database rights of the Newspapers in (the titles and lists of titles of) those reports and articles. Eureka furthermore acts wrongfully in that it profits injustifiedly from the investments of the Newspapers in (amongst others) the selection and drafting of (titles and lists of titles of) reports and articles and also by inserting direct hyperlinks (systematically) to reports and articles of the Newspapers, bypassing the homepages of the Newspapers’ websites by which the Newspapers amongst others lose advertising income. The Newspapers suffer damages as a result of Eureka’s acting for which Eureka is liable.
3.3
Eureka has opposed the provisions asked with the following assertions particularly.
Hyperlinks are the functional core of the world wide web.
Deep links are common on the internet. The so-called search engines also use the phenomenon deep link intensively. Hyperlinks cannot infringe copyright. Alternatively, Eureka can invoke the quotation right or the right to reprint press reports in the press.
Although titles of news reports can be protected by copyright, the reproduction of those titles on the internet for the benefit of hyperlinks referring to those reports is the most appropriate and common way to fill the hyperlink to the report concerned. By placing the reports and articles concerned with these titles on the internet the Newspapers granted implicit permission to use these titles to hyperlink.
Article 15 Copyright Act, permits the reprinting of complete news reports having appeared in other media, including their related titles. In article 15a it is stated that quoting in the form of a press survey is a permitted form of quoting. Alternatively these provisions are suitable for analogous application to forms of use at the time not foreseen by the legislator.
Unlike the titles, the lists of titles as a collection do not show "an original character of their own and the author’s personal stamp" that would make them copyright protected works. Nor can the lists of titles benefit from the protection for "unoriginal writings". Alternatively, the protection for unoriginal writings is not that broad that the Newspapers can oppose the reprinting of a short list of news reports by another medium.
The lists of titles of news reports are not protected by database rights, because a dozen titles of a paper on the internet does not show that there has been a substantial investment in assembling the titles on that paper’s homepage.
Profiting from other people’s efforts can never be a tort in itself without additional circumstances causing wrongfulness. Deep linking is customary and generally acknowledged on the internet.
The Newspapers are able to prevent deep linking technically, but apparently choose not to do so.Sending hyperlinks to subscribers through the e-mail service does not differ in any relevant sense from putting them on the website.
Eureka disputes that the existence of its website on balance is harmful to the Newspapers. It is firmly convinced that on balance kranten.com produces more visitors to the Newspaper’s websites and therefor generates more income than would be the case if kranten.com would not offer its services.
4. The Court’s opinion
4.1
At stake in these summary proceedings is the claim of the Newspapers to prohibit Eureka to deep link from its website with the address www.kranten.com to another page than the homepage of the website of the various papers published by the Newspapers. The Newspapers claim to suffer damage as a consequence of this deep linking because Kranten.com takes over de facto the function of the homepage of the papers depriving the Newspapers of the possibility to disclose the websites of their papers in their own way and to exploit their website. The homepage of the papers contain advertisements which generate advertising income. Such income is dependent of the number of visitors clicking on a webpage with an advertisement.
4.2
The Newspapers publish papers. Every day they select from their papers some twelve reports and articles which they communicate on their website. This availability on the internet enables everybody anywhere in the world with an internet connection possible to receive that information and to use it by filing that information, printing on paper, copying and/or by sending to others. It is possible for the provider to limit such use in the way and to the extent in which the information is released. Eureka has uncontestedly stated that it is technically possible to prevent deep linking. The Newspapers have not used this possibility.
4.3
The Newspapers make said information available by giving a complete enumeration of the titles of the reports and articles, which are reproduced on subsequent pages. Eureka daily reproduces the complete titles from the homepages of several regional and national newspapers and presents a current survey of all titles on its website kranten.com. If somebody clicks the name of a newspaper he leaves the website of kranten.com and is transferred to the homepage of the newspaper concerned. If one clicks a title, he leaves the website of kranten.com and is transferred directly to the article concerned on the website of the newspaper concerned. From that page it is still possible to enter the homepage of that newspaper. Therefore, the homepages of the Newspapers’ websites are by no means made inaccessible by deep linking from the website of kranten.com. For this reason alone it cannot be established that kranten.com takes over the function of the homepage of the Newspapers, nor that it prejudices the exploitation of the Newspapers’ websites.
4.4
With regards to the advertising income it is likely that the existence of kranten.com at the same time has also a promotional effect drawing more visitors to the websites of the Newspapers. Therefore at present it is not likely that the Newspapers suffer real damage. As far as the Newspapers lack income because (most) advertisements have not been put on the most frequented pages such a consequence follows from their own choice. Damage resulting from it cannot be attributed to Eureka.
The debates on the discussion page of kranten.com are not less edifying than the debatestaking place elsewhere on the internet and at the present it is not likely that the contents of a discussion on the website of kranten.com will cast a slur on the papers whose websites can be visited from kranten.com. Eureka has contested with explanation - and it also does not follow from random checks - that pages of the papers’ websites are not fully loaded if one is transferred from kranten.com. Therefore already in the absence of damage (that cannot be imputed to Eureka) the fact that Eureka profits from the investments of the papers in their websites cannot be considered to be wrong.
4.5
Copyright restricts the right to reproduce data. However, adding a (deep) link from the website kranten.com to the (reports and articles on the) websites of the papers published by the Newspapers cannot be regarded as a reproduction of these works. This also applies to a list of (deep) links to (the reports and articles on) these websites sent by kranten.com to its subscribers. The complete adoption of the list of titles from the homepage of the papers and its incorporation (mentioning the origin) on Eureka’s own website is however a reproduction of these titles and of that list as such.
4.6
Even if it can be assumed that (some of) these separate titles and the mere enumeration thereof as a whole (hereafter: lists of titles) has to be regarded as (a collection of) copyright protected works with an original character of their own carrying the author’s personal stampthese titles and lists of titles can be reproduced completely along with indication of the source by a press medium, pursuant to section 15 Copyright Act 1912 (hereafter: Copyright Act). The website kranten.com can be regarded as a press medium for the purposes of section 15 Copyright Act. Kranten.com after all presents only a current survey of the titles on the websites of various media. It can be regarded as a news medium that periodically (every day) presents a current contents of those media, in which the names of those media are mentioned explicitly. The literal reproduction of the titles and lists of titles with regard to this "table of contents" for the benefit of linking should be considered to be careful and justified in this context and therefore permitted in this context according to generally acceptable standards. All these things moreover amount to press surveys, benefiting from the freedom of quotation of section 15 a Copyright Act. There are no substantial differences between the reproduction as a link of the titles on the website of kranten.com and sending those links to subscribers. In this context therefore there is no conflict with the Copyright Act 1912.
4.7
The list of titles on the website of every newspaper is a collection of separately accessible data. Insofar a list of titles can be regarded as a database. The Database Act only grants protection to a collection if its contents is systematically or methodically arranged. A list of titles is primarily a (chronological) survey of the titles of the reports and articles that one will come across (successively) on the pages of the website. Eureka has not argued that this arrangement cannot be regarded as a database in this respect.
4.8
Eligibility for protection as a database presupposes that the contents of the collection shows a substantial investment in qualitative or quantitative respect. Such investment may consist in the deployment of financial resources and/or time, effort and energy in order to obtain, verify or arrange the contents of a database. It cannot be said that the Newspapers have invested substantially in the contents of the lists of titles. Their investment is directed to gathering the reports and articles to fill the newspapers. The titles are invented as headlines. The selection of the reports and articles which will be put on the internet is a matter of minor importance in this respect. Therefore there is no qualitative investment in the drafting of a list of titles. The assertion that seven employees are said to be concerned in the website of a newspaper will be numerically negligible compared to the total number of people that work for a newspaper, and therefore also a substantial investment in quantitative respect is lacking. Therefore there is no conflict with the Database Act.
4.9
Even if the websites of every newspaper as a whole, therefore as a combination of the homepage with the subsequent pages with reports and articles, should be regarded as a database within the meaning of the Database Act, this would not render a different judgement. After all in this respect the extraction and re-utilization of the lists of titles alone cannot be regarded as the extraction or re-utilization of a substantial part, evaluated qualitatively and/or quantitatively, of the contents of the database. The fact that Eureka does this repeatedly and systematically also does not infringe the Newspapers’ rights as producers of the database because, as already considered above under 4.4, at the present it is not likely to judge this in conflict with the normal exploitation of the databases or to cause unjustified damage to the Newspapers’ interests.
4.10
It should be assumed that the introduction of the Database Act has caused the lapse of the protection of unoriginal writings in respect of collections. Thus the Newspapers also cannot derive arguments from that concept in order to prohibit the methods of kranten.com. In view of the connection between the Database Act and the adjustment of the Copyright Act 1912at the same time it is after all unimaginable that the legislator has intended to keep collections, which are neither eligible for copyright protection in the sense of the Bern Convention nor for database protection, under the protective scope of the Copyright Act 1912, as could be assumed in the past. Moreover the exemptions of articles 15 and 15a would apply to the protection of unoriginal writings as well.
4.11
Summarizing it can be said that the way in which a survey of the reports and articles on the websites of various media is presented on the website of kranten.com is a careful way and is not contradictory to the accepted standards. In accordance with the Copyright Act one is allowed to present a survey of the reports and articles in various media in this manner. Also a conflict with the Database Act is absent, because the Newspapers do not invest substantially in the drafting of the lists of titles of their reports and articles. Nor has it become apparent that deep linking from kranten.com to the websites of the papers is harmful to the Newspapers. The provisions asked for shall therefore be refused.
4.12
The Newspapers, as the party found in error, will be ordered to pay the costs of these proceedings.
5. The decision
The President,
denies the provisions asked;
orders the Newspapers to pay the costs of these proceedings estimated up to this judgment on the part of Eureka on NLG 400 in court taxes and NLG 2,500 in attorneys fees.
This judgement was delivered by J. Mendlik, President, in the presence of M.A.M. Baars, Clerk of the Court.
Pronounced in open court.

La seconda sentenza in ambito di collegamenti ipertestuali è di pochi mesi dopo ed è stata presa dal Tribunale di Parigi il 26 dicembre 2000.
La causa era stata proposta dal sito "Cadres on line contro il motore di ricerca "Keljob".
In questo caso il tribunale di Parigi ha dato ragione alla parte attrice, sancendo l'illegittimità del comportamento tenuto dalla convenuta.
A prima vista trattandosi anche in questo caso di links si potrebbe pensare che ci si trovi di fronte a una sentenza opposta a quella di Rotterdam sancendo questa l'illegittimità della pratica.
Da un esame attento però sembra potersi ricredere, a differenza infatti di quella di Rotterdam nella causa di parigi non si parla mai di deep link, e il comportamento illegale è riferire l'inserimento della pagina del sito linkato con un indirizzo diverso da quello linkante.
Sembra a questo punto potersi concludere che in questo caso ci si trovi di fronte a un framming più che a un deep link.

Per completezza si riporta qui di seguito anche la sentenza di Parigi:

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - 26 décembre 2000 - Havas et Cadre On Line c/ Keljob

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE 26 DECEMBRE 2000 PAR MONSIEUR ATLAN PRESIDENT, ASSISTE DE MONSIEUR DURAFOUR GREFFIER,

ENTRE :
1) LA SOCIETE HAVAS NUMERIQUE, SNC,
dont le siège social est 31 Rue du Colisée 75008 PARIS
2) LA SOCIETE CADRES ON LINE, SA,
dont le siège social est 31 rue du Colisée 75008 PARIS PARTIES
DEMANDERESSES : comparant par Maître Alain BENSOUSSAN Avocat E241
ET :
LA SOIETE KELJOB, SA,
dont le siège social est 52 Rue Richer 75009 PARIS
PARTIE DEFENDERESSE : comparant par la SCP Michel LAVAL avocats P108
A l'audience du 19 décembre 2000, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 12 décembre 2000, à laquelle il conviendra en tant que de besoin de se reporter, les sociétés HAVAS NUMERIQUE et CADRES ON LINE, nous ont demandé:
- d'ordonner à la société KELJOB, sous astreinte productive d'intérêts, de 50.000 francs par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- de cesser de modifier et d'altérer les codes sources des pages WEB du site "cadresonline.com",
- de cesser de présenter les pages Web du site "cadresonline.com", ou leur contenu sous une adresse URL autre que celle du site "cadresonline.com",
- de cesser d'altérer les fonctions de navigation et le logo de ce même site;
- d'ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais exclusifs de la société KELJOB et sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, sur la première page du site Internet de la société CADRES ON LINE, accessible par l'adresse http://www.cadreonline.com et sur la première page écran du site internet de la société KELJOB , accessible par l'adresse http://www.keljob.com, et ce pendant quinze jours,
- condamner la société KELJOB à verser aux DEMANDERESSES, le somme de 25.000 francs chacune au titre de l'art. 700 du NCPC et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2000, la société KELJOB, qui s'est fait représenter, nous demande:
A titre principal, dire sans fondement les demandes de la société CADRES ONLINE et subsidiairement HAVAS NUMERIQUE et en conséquence les en débouter,
Subsidiairement,
Donner acte à la société KELJOB de ce qu'elle a cesser de présenter les pages Web du site "cadresonline.com", ou leur contenu sous une adresse URL autre que celle du site "cadresonline.com" et de modifier et d'altérer les codes sources des pages Web du site "cadresonline.com",
Lui donner acte de l'absence d'altération des fonctions de navigation et du logo du site "cadresonline.com",
En conséquence, dire que la demande de cessation des divers agissements sous astreinte formée par la société CADRESONLINE et subsidiairement HAVAS NUMERIQUE, de sa (leur) demande de publication,
En tout état de cause,
Débouter la société CADRES ON LINE et subsidiairement HAVAS NUMERIQUE, de sa (leur) demande de publication,
Reconventionnellement,
D'ordonner aux sociétés DEMANDERESSES, sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de ne pas établir la barrière technologique destinée à empêcher la connexion directe d'un internaute à une offre du site "cadresonline.com", à partir du tableau de résultat de recherche du site "Keljob.com", qu'elles avaient insérée dans le système de traitement automatisé de données de la société KELJOB et de ne pas mettre en place un autre procédé analogue,
Condamner les DEMANDERESSES à lui verser une somme de 15.000 francs au titre de l'art. 700 du NCPC et aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 décembre 2000, en réponse aux écritures de la société KELJOB, les sociétés HAVAS NUMERIQUE et CADRES ON LINE, réitère à titre principal ses écritures introductives d'instance et nous demande de débouter la société KELJOB de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et à titre subsidiaire demande la désignation d'un expert avec mission d'évaluer les altérations apportées à la mesure d'audience du site "cadresonline.com" et identifier la nature des emprunts faits par la société KELJOB au contenu du site "cadresonline.com" et, évaluer l'importance de la réutilisation par KELJOB des données issues du site "cadresonline.com".
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis l'affaire au 26 décembre 2000 pour prononcer notre ordonnance.
ORDONNANCE
Sur la recevabilité de l'action de la société HAVAS NUMERIQUE
Dans ses conclusions et au cours de l'audience du 19 décembre 2000, la société KELJOB a contesté la présence dans l'instance de la société HAVAS NUMERIQUE, diront la seule qualité de la "maison-mère" de la société KELJOB, ce dont, par ailleurs, aucune des DEMANDERESSES n'apporte la preuve, est insuffisante à justifier de son intérêt à agir dans la cause; la société KELJOB a ainsi demandé que la société HAVAS NUMERIQUE soit déclaré irrecevable en son action.
SUR CE
Attendu
Que l'intérêt légitime de l'art. 31 du NCPC doit être compris comme étant l'intérêt direct dont doit justifier le demandeur l'instance, de se voir reconnaître un droit personnel ou qui lui permettre de défendre un intérêt déterminé propre,
Que pour s'opposer à la fin de non recevoir soulevée par KELJOB, les sociétés HAVAS NUMERIQUE et CADRES ON LINE, répliquent que l'importance des investissements réalisés par HAVAS NUMERIQUE dans la création du site Internet "cadresonline.com" et l'impact que peut avoir, tout événement qui affecterait la société CADRES ON LINE, sur la valorisation des actions d'HAVAS NUMERIQUE, justifient de l'intérêt de cette société à agir dans la présente instance,
Mais attendu,
Qu'il est de jurisprudence constante que la société mère est irrecevable à demander le paiement de sommes dues à la filiale,
Que déclarer recevable l'action intentée par HAVAS NUMERIQUE, fondée essentiellement sur le lien entre la survenance de tout événement pouvant affecter la société CADRES ON LINE et la valorisation de son actionnaire de référence, reviendrait à donner à la notion d'intérêt direct à agir, une interprétation contraire aux dispositions de l'art. 31 du NCPC et à la jurisprudence constante en la matière,
Nous dirons la société HAVAS NUMERIQUE, irrecevable en son action.
Sur les demandes en principal de la société CADRES ON LINE
Attendu
Que si la société KELJOB soutient, que rien n'impose en droit, l'obligation de prévenir le propriétaire d'un site Internet ou d'obtenir son autorisation préalable, avant d'établir un lien hypertexte vers ledit site Internet, ci-après, " le site cible ", les dispositions de l'art. L. 122-4 du Code le la propriété intellectuelle, condamne le fait de représenter une œuvre sans le consentement de son auteur à ce même article en son alinéa 1, confère un droit moral inaliénable et imprescriptible,
Que par ailleurs, le bon usage des possibilités offertes par le réseau Internet, commanderait, pour le moins, de prévenir le propriétaire du site cible,
Que si la pratique des liens hypertextes peut favoriser le développement du réseau Internet, c'est à la condition sine qua non du respect incontournable des lois et règlements qui régissent le droit de la propriété intellectuelle,
Attendu au surplus
Que s'il est admis que l'établissement de liens hypertextes simples est censé avoir été implicitement autorisé par tout opérateur de site Web, il n'en va pas de même puor ce qui concerne les liens dits "profonds" et qui renvoient directement aux pages secondaires d'un site cible, sans passer par sa page d'accueil,
Attendu en conséquence que
Toute création d'hyperliens entre les sites du réseau Internet, quelles que soit la méthode utilisée et qui aurait pour conséquence:
- de détourner ou dénaturer le contenu ou l'image du site cible, vers lequel conduit le lien hypertexte,
- faire apparaître ledit site cible comme étant le sien, sans mentionner la source, notamment en ne laissant pas apparaître l'adresse URL du site lié et de plus en faisant figurer l'adresse URL du site ayant pris l'initiative d'établir ce lien hypertexte,
- de ne pas signaler à l'internaute, de façon claire et sans équivoque, qu'il est dirigé vers un site ou une page Web extérieur au premier site connecté, la référence du site cible devant obligatoirement, clairement et lisiblement indiquée, notamment son adresse URL,
sera considérée comme une action déloyale, parasitaire et une appropriation du travail et des efforts financiers d'autrui même si dans le cas d 'espèce, la société KELJOB, simple moteur de recherches sur Internet, déclare ne pas exercer la même activité que la société CADRES ON LINE et ainsi ne pas être en concurrence avec elle,
Attendu surtout que
si le procès verbal de constat produit par la société KELJOB, daté du 14 décembre 2000, c'est à dire postérieur à celui, tout aussi non contradictoire, produit par le DEMANDEUR, confirme que les inconvénients de l'accès via le site "Keljob.com", au site "cadresonline.com" et à ses pages, et objet de la présente instance, ont à cette date été supprimés,
Nous donnons acte à la société KELJOB de ce qu'elle a déclaré avoir cesser de présenter les pages Web du site "cadresonline.com" ou leur contenu sous une adresse URL autre que celle du site "cadresonline.com" et de modifier et d'altérer les codes sources des pages Web du site "cadresonline.com" et avoir indiqué l'absence d'altération des fonctions de navigation et du logo du site "cadresonline.com",
Mais attendu que dans ces écritures et au cours de l'audience du 19 décembre 2000, la société KELJOB n'a pas contesté avoir présenté les pages Web du site "cadresonline.com" ou leur contenu, sous une adresse URL autre que celle du site " cadreonline.com ", en l'occurrence l'adresse URL du site "Keljob.com", ni avoir modifié et altéré les codes sources des pages Web du site "cadresonline.com",
Nous ordonnons à la société KELJOB, sous astreinte productive d'intérêts, de 50.000 francs par jour et par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- de cesser de modifier ou d'altérer les codes sources des pages WEB du site "cadresonline.com",
- de cesser de présenter les pages Web du site "cadresonline.com", ou leur contenu sous une adresse URL autre que celle du site "cadresonline.com",
- de cesser d 'altérer les fonctions de navigation et le logo du site "cadresonline.com".
Sur la demande de CADRES ON LINE de voir publiée la décision à intervenir
Attendu que la société KELJOB n'a pas contesté avoir présenté les pages Web du site "cadresonline.com", ou leur contenu, sous une adresse URL autre que celle du site "cadresonline.com", en l'occurrence l'adresse URL du site "Keljob.com", ni d'avoir modifié et altéré les codes sources des pages Web du site "cadresonline.com",
Nous la condamnerons à ses frais exclusifs et sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard à compter du 15ème jour le prononcé de la décision à intervenir, à publier cette décision sur la première page écran su site Internet de la société KELJOB, accessible par l'adresse http://www.keljob.com, et ce pendant quinze jours,
Sur la demande de désignation d'un expert, formulée par la société CADRES ON LINE
Attendu
Que la société CADRES ON LINE, soutient que les altérations faites par la société KELJOB sur les codes sources des pages Web du site "cadresonline.com", ont modifié les mesures d'audience de ce site et que ces altérations lui ont fait subir un préjudice du fait des publications dans la presse de statistiques sous estimées, de fréquentations du site,
Que la société KELJOB n'a pas contesté avoir modifié et altéré les codes sources des pages Web du site "cadresonline.com"et déclare dans ses écritures d'une part que l'affirmation de la société CADRES ON LINE, " ne s'applique en réalité qu'à une seule page du site "cadresonline.com" et d'autre part " qu'à supposer que les instructions informatiques que KELJOB a dû écrire pour contourner la barrière technologique mis en place par la société CADRES ON LINE, aient indirectement perturbé la mesure de fréquentation du site. Ce fait n'aurait en tout état de cause pas affecté de manière significative les données recueillies ",
Qu'il ne revient pas à la société KELJOB de déterminer le caractère significatif ou non de la perturbation des données statistiques de fréquentation du site "cadresonline.com", perturbation qu'elle n'exclut pas,
Nous désignerons Monsieur HUOT Jean Marie 4, rue Théodore de Banville 75017 PARIS tel : 01 47 54 96 96 fax : 01 42 67 82 82 en qualité d'expert, avec la mission précisée ci-après.
Sur la demande reconventionnelle de la société KELJOB
A l'appui de sa demande, la société KELJOB soutient
Que la société CADRE ON LINE, refusant l'offre de principe de tenter une solution amiable qui lui était faite, préférait mettre en place une " barrière technologique ", pour entraver l'activité et le fonctionnement du site "Keljob.com", en empêchant la connexion directe d'un internaute à une offre du site "cadresonline.com", à partir du tableau d'offres d'emploi du site "Keljob.com",
Que cette barrière l'a obligé à mettre en place une nouvelle procédure d'accès au site "cadresonline.com" pour rétablir la connexion des conditions analogues à celles de tout moteur de recherche,
Pour s'opposer à cette demande, la société CADRES ON LINE réplique
Que la " barrière technologique " invoquée par la société KELJOB, n'est en réalité qu'une simple page Web de présentation du site "cadresonline.com", sans laquelle l'internaute accéderait directement aux pages intérieurs du site et qui de surcroît n'entrave en rien l'activité de KELJOB,
SUR CE
Attendu
Que la société KELJOB a, dans ses écritures et au cours de l'audience du 19 décembre 2000, constaté que " la société CADRES ON LINE avait ôté sa barrière technologique " et " a, en effet remplacé le chemin de contournement mis en place (par KELJOB) pour la surmonter par le cheminement initial. ", admettant ainsi que l'entrave à la liberté d'activité de la société KELJOB et par conséquent le trouble illicite de nature à causer un dommage imminent, allégués par KELJOB ont disparu,
Qu'au surplus, en incluant cette constatation dans la liste des troubles allégués par CADRES ON LINE et auxquels KELJOB aurait mis fin, la société KELJOB reconnaît implicitement que la mise en place de " chemin de contournement " avait le caractère de trouble allégué,
Nous débouterons la société KELJOB de sa demande de ce chef.
SUR L'ARTICLE 700 DU NCPC :
Condamnerons la société KELJOB à verser à la société CADRES ON LINE une somme de 15.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus.
SUR LES DEPENS:
Nous dirons que les dépens seront à la charge de la DEFENDERESSE.
PAR CES MOTIFS
Statuant en PREMIER RESSORT par ordonnance CONTRADICTOIRE
Vu les articles 872 et 813 du NCPC,
Disons y avoir lieu à référé,
Disons la société HAVAS NUMERIQUE, irrecevable en son action,
Donnons à la société KELJOB l'acte qu'elle requiert.
Ordonnons à la société KELJOB, sous astreinte productive d'intérêts, de CINQUANTE MILLE FRANCS 50.000 FRANCS par jour et par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- de cesser de modifier ou altérer les codes sources des pages WEB du site "cadresonline.com"
- de cesser de présenter les pages Web du site "cadresonline.com", ou leur contenu sous une adresse URL autre que celle du site "cadresonline.com",
- de cesser d'altérer les fonctions de navigation et le logo du site "cadresonline.com",
Condamnons la société KELJOB, à ces frais exclusifs et sous astreinte de CINQ MILLE FRANCS par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, à publier cette décision sur la première page écran du site Internet de la société KELJOB, accessible par l'adresse http://www.keljob.com, et ce pendant quinze jours,
Désignons Monsieur HUOT Jean Marie 4, rue Théodore de Banville 75017 PARIS tel : 01 47 54 96 96 fax : 01 42 67 82 82 en qualité d'expert, avec la mission précisée ci-après.
Donner son avis sur la nature des altérations et/ou modifications fait